Le nuove regole europee per gli imballaggi
- 14 ago
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Se usate imballaggi per confezionare, spedire o servire prodotti, il nuovo regolamento europeo può riguardarvi
Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40, il cosiddetto PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), che riscrive le regole europee sugli imballaggi.
Il punto da cui partire è che il regolamento non riguarda solo chi produce imballaggi. Può interessare anche chi mette sul mercato prodotti confezionati: chi vende online e spedisce, la ristorazione con asporto e delivery, il retail, l'artigiano alimentare, l'azienda manifatturiera che esporta in Europa. Se il prodotto viene venduto o spedito dentro una scatola, una vaschetta o un sacchetto, è opportuno verificare gli adempimenti applicabili.
Tra le novità, rientrano ora espressamente nella nozione di imballaggio anche alcune capsule, cialde e bustine per tè, caffè e altre bevande. Per le imprese interessate, la nuova qualificazione può avere effetti sugli obblighi ambientali, contributivi e di etichettatura.
Va precisato che gli obblighi non arrivano tutti insieme. Il regolamento prevede un percorso graduale: alcune regole valgono da subito, altre matureranno tra il 2027 e il 2030, mentre diversi aspetti restano in attesa degli atti attuativi della Commissione.
In pratica, conviene distinguere subito tra due profili: gli obblighi ambientali e contributivi legati all'immissione degli imballaggi sul mercato e gli obblighi di conformità tecnica che possono ricadere su chi usa imballaggi personalizzati con il proprio marchio.
La novità che tocca più imprese: la registrazione EPR
Il PPWR impone a chi immette imballaggi sul mercato di iscriversi al registro dei produttori ai fini della responsabilità estesa. La novità è che l'iscrizione non è più cumulativa: va fatta in ciascuno Stato membro in cui l'imballaggio è messo a disposizione per la prima volta.
In concreto, ad esempio: un'azienda che vende in Italia, Germania, Francia e Spagna gestisce quattro registrazioni distinte, con contributi e comunicazioni annuali secondo le regole di ciascun Paese. Vale anche per l'e-commerce che spedisce direttamente al consumatore estero. In Italia resta l'adesione al CONAI, che però copre solo il mercato nazionale.
Il punto delicato: se c'è il vostro marchio, il «fabbricante» siete voi
È l'aspetto più frainteso, in quanto il Regolamento (art. 3, par. 1, n. 13) considera fabbricante anche chi fa progettare o realizzare un imballaggio con il proprio nome o marchio, pur non producendolo materialmente.
La casistica è ampia: scatole e-commerce stampate con il proprio logo, buste personalizzate, prodotti a marchio privato della GDO, shipper industriali con il nome dell'azienda, bicchieri e vaschette del bar o del ristorante, astucci della cantina o del laboratorio artigianale. In questi casi la responsabilità della conformità può non restare al fornitore e va verificata con attenzione, tenendo conto del ruolo effettivo assunto nella filiera.
Chi è fabbricante deve, già dal 12 agosto: svolgere la valutazione di conformità, tenere la documentazione tecnica (allegato VII), redigere la dichiarazione UE di conformità (allegato VIII), riportare i propri dati identificativi e un riferimento univoco all'imballaggio, come tipo, lotto o numero di serie, anche tramite documento di accompagnamento, e attivare le misure correttive se qualcosa non torna. Documentazione e dichiarazione vanno conservate cinque anni per il monouso e dieci per il riutilizzabile.
C'è però un'eccezione: se chi personalizza l'imballaggio è una microimpresa, cioè ha meno di 10 addetti e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, e il fornitore è stabilito nell'Unione Europea, la qualifica di fabbricante ricade sul fornitore (art. 15, par. 12). Non è automatica e va quindi accertato che i requisiti ci siano davvero e che il fornitore fornisca la documentazione.
Cosa deve attestare la dichiarazione, ad oggi
Non tutto, e questo semplifica il lavoro. Dal 12 agosto la dichiarazione copre tre punti: i limiti ai metalli pesanti su tutti gli imballaggi; lo stop ai PFAS oltre soglie molto basse negli imballaggi a contatto con alimenti, con particolare attenzione a carte e cartoncini con trattamento barriera contro grassi e umidità; l'indicazione che gli imballaggi progettati per il riutilizzo lo siano effettivamente. Riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione ed etichettatura entreranno nella dichiarazione più avanti, a mano a mano che i relativi requisiti diventano applicabili.
Le scorte in magazzino non vanno distrutte
Una precisazione utile riguarda le scorte. Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto e non ancora immessi sul mercato possono continuare a essere utilizzati, senza distruzione né rietichettatura, purché l'identificazione dell'imballaggio e i dati del fabbricante siano reperibili in un documento di accompagnamento. Quelli già immessi sul mercato restano in commercio.
Fa eccezione il capitolo sostanze, dove non è previsto alcun margine: e poiché per le confezioni destinate alla vendita l'immissione sul mercato coincide con il riempimento e non con l'acquisto, le vaschette comprate a giugno e ancora vuote a settembre vanno verificate.
Il calendario
Quando | Cosa succede |
12 ago 2026 | Registrazione EPR, dichiarazione di conformità, limiti PFAS e metalli pesanti. |
2027 – 2029 | Etichetta europea armonizzata con i pittogrammi per la differenziata dal 12 agosto 2028, superamento delle etichette nazionali e sistemi di deposito cauzionale su bottiglie in plastica e lattine dal 1° gennaio 2029. |
1 gen 2030 | Contenuto minimo di riciclato nella plastica, riduzione di peso e volume delle confezioni, tetto del 50% allo spazio vuoto nelle spedizioni, stop ai formati monouso dell'Allegato V (tra cui vaschette per ortofrutta sotto 1,5 kg e monoporzioni al tavolo), obblighi di riutilizzo e di ricarica per asporto e bevande. |
Sul fronte sanzioni il quadro italiano è ancora in definizione: la delega al Governo scade il 9 dicembre 2026. È invece in arrivo un decreto nazionale che introdurrà l'obbligo di compostabilità certificata per ortofrutta fresca, ristorazione e catering, monoporzioni e ospitalità, con decorrenza 2030.
Prime verifiche consigliate:
Fate l'inventario degli imballaggi che usate: materiale, fornitore, presenza del vostro marchio, mercati di destinazione.
Stabilite il vostro ruolo per ciascuna tipologia (fabbricante, importatore, distributore) e verificate se rientrate nell'eccezione microimprese.
Verificate le registrazioni EPR in tutti i Paesi UE in cui vendete, non solo in Italia.
Scrivete ai fornitori e chiedete schede tecniche e attestazioni, in particolare per il contatto alimentare.
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