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RT–POS: l’abbinamento non finisce con il primo censimento

22 set
Tempo di lettura: 2 min

Dal 1° gennaio 2026 registratori telematici (RT) e strumenti di pagamento elettronico devono essere collegati. Ma attenzione: l’obbligo non si esaurisce con la comunicazione iniziale. Ogni variazione successiva va comunicata all’Agenzia delle Entrate.


Cosa si comunica

La procedura è disponibile online sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Per ogni POS in uso, sia fisico sia virtuale (app, piattaforme online, ecc.), vanno indicati:

  • la matricola (Terminal ID), per i POS fisici;

  • codice fiscale e denominazione dell’operatore finanziario con cui è stato stipulato il contratto;

  • il numero del contratto;

  • l’indirizzo dell’esercizio in cui sono installati gli apparecchi (esclusi gli ambulanti);

  • la matricola dell’RT da abbinare.


Non solo il censimento iniziale: le variazioni

Oltre al primo abbinamento, devono essere sempre comunicate:

  • le attivazioni di nuovi dispositivi (RT, POS fisici, altri strumenti, app o soluzioni software di incasso elettronico);

  • le dismissioni o sostituzioni di dispositivi in uso (RT, POS fisici, altri strumenti, app o soluzioni software di incasso elettronico);

  • le modifiche degli abbinamenti RT–POS / strumenti di pagamento.


Le scadenze
  1. POS attivati dal 1° febbraio 2026: dal sesto all’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’attivazione.

  2. Variazioni (spostamenti, dismissioni, ecc.): dal sesto all’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data della variazione.

  3. POS già in uso a gennaio 2026: la finestra transitoria si è chiusa il 20 aprile 2026.


Le sanzioni
  • 100 € per ciascun invio, fino a un massimo di 1.000 € a trimestre, per errori nella memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici che non incidono sulla corretta liquidazione IVA;

  • da 1.000 € a 4.000 € per il mancato collegamento del POS all’RT;

  • in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, può scattare la sospensione della licenza.


Il nostro consiglio

L’omessa o tardiva comunicazione delle variazioni può comportare irregolarità in sede di controllo dei corrispettivi e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Conviene quindi verificare periodicamente che i collegamenti censiti siano corretti e prevedere internamente una procedura che garantisca l’aggiornamento tempestivo a ogni nuova attivazione, dismissione o modifica.


Lo Studio è a disposizione per effettuare la procedura: invitiamo i clienti interessati a fornirci i dati necessari.

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